Tre normative, una sola direzione: la sostenibilità in Europa non rallenta

Tra il 1° luglio e il 21 novembre 2026 entrano in vigore tre normative europee che, a prima vista, sembrano riguardare mondi distanti tra loro: l’e-commerce extra-UE, il settore moda, l’export dei rifiuti plastici. Lette insieme raccontano però una storia coerente. Mentre il dibattito pubblico si concentra sulla “semplificazione normativa” e sulla riduzione degli oneri di rendicontazione per le imprese, le regole che riguardano l’uso delle risorse e la gestione dei rifiuti continuano a stringersi. Per chi ha già scelto la strada della sostenibilità, è una conferma. Per chi è ancora in attesa, è il segnale che il tempo per restare a guardare si sta esaurendo.
1° luglio 2026 — il dazio che chiude l’era dei pacchi extra-UE esentasse
Dal 1° luglio 2026 scompare un’esenzione che durava da decenni: i pacchi provenienti da paesi extra-UE con un valore intrinseco fino a 150 euro non saranno più liberi da dazi doganali. In base al Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, adottato l’11 febbraio 2026, su queste spedizioni si applicherà un dazio forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, calcolato sulla base della classificazione tariffaria del prodotto. La misura resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe entrare in funzione l’EU Customs Data Hub, l’infrastruttura digitale che permetterà di calcolare i dazi ordinari su ogni singola transazione di e-commerce.
Il provvedimento nasce da un problema concreto: l’esenzione sotto i 150 euro, pensata in origine per evitare un carico amministrativo sproporzionato su dogane, imprese e privati, è diventata negli anni un vantaggio competitivo strutturale per i modelli di business basati su spedizioni dirette e ad altissimo volume, come quelli di Temu e Shein. Secondo la Commissione Europea, la misura interessa circa il 93% dei flussi di e-commerce verso l’UE registrati tramite lo sportello unico IOSS per l’IVA. A fare da sfondo c’è anche un tema di sicurezza dei prodotti: i controlli doganali su larga scala condotti dalla Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale hanno rilevato che una parte significativa delle merci a basso valore importate da paesi extra-UE non rispetta gli standard di conformità e sicurezza europei.
Dal 1° novembre 2026 diventerà inoltre obbligatorio l’inserimento di identificativi di prodotto (PID) nelle dichiarazioni doganali, già utilizzabili su base volontaria dal 1° luglio: uno strumento di tracciabilità pensato per intercettare più facilmente merci non conformi o pericolose. Il messaggio di fondo, al netto dei tecnicismi doganali, è chiaro: il consumo usa e getta a bassissimo costo, alimentato da milioni di micro-spedizioni quotidiane, smette di essere normativamente invisibile.
19 luglio 2026 — stop alla distruzione di abbigliamento invenduto
Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese che operano nell’UE non potranno più distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. Il divieto, introdotto dal Regolamento sull’Ecodesign per prodotti sostenibili (ESPR, Regolamento UE 2024/1781, in vigore dal 18 luglio 2024), è stato completato il 9 febbraio 2026 con un Atto delegato che definisce le deroghe consentite e un Atto di esecuzione che fissa il formato standardizzato per la rendicontazione. Sono considerate grandi imprese quelle che superano almeno due dei tre seguenti parametri: più di 250 dipendenti, oltre 50 milioni di euro di fatturato annuo, oltre 25 milioni di euro di attivo totale. Per le medie imprese (50-249 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni) lo stesso divieto entrerà in vigore il 19 luglio 2030; le micro e piccole imprese restano escluse.
I numeri alla base della misura sono il vero argomento persuasivo. Secondo le stime della Commissione, ogni anno in Europa tra il 4% e il 9% dei capi di abbigliamento invenduti viene distrutto prima ancora di essere indossato, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente: una cifra paragonabile alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021. La Francia, prima al mondo ad aver introdotto un divieto analogo a fine 2023 per tessili, elettronica e cosmetici, ha fornito un’anticipazione concreta della scala del fenomeno: nel solo mercato francese, prodotti invenduti per un valore stimato tra i 630 e i 730 milioni di euro venivano distrutti ogni anno, spesso perché il riutilizzo costava più dello smaltimento.
La norma europea distingue con precisione cosa si intende per “distruzione”: non solo l’incenerimento o lo smaltimento in discarica, ma anche operazioni come la triturazione di capi invenduti al solo scopo di recuperarne le fibre, che pure ha un’apparenza di economia circolare. Restano invece sempre consentite riuso, donazione, riparazione e rigenerazione in nuovi prodotti. Le imprese soggette al divieto dovranno inoltre pubblicare ogni anno, per esercizio finanziario, la quantità e il peso dei prodotti scartati, le ragioni dello scarto (comprese le deroghe eventualmente invocate, tra le dieci circostanze previste: prodotti pericolosi, non conformi, danneggiati o con difetti di fabbricazione) e il trattamento applicato. Una trasparenza che trasforma una pratica finora perlopiù invisibile in un dato pubblico, e quindi in un tema reputazionale oltre che regolatorio.
21 novembre 2026 — il divieto di esportare rifiuti plastici fuori dall’OCSE
Dal 21 novembre 2026 l’Unione Europea vieterà l’esportazione di rifiuti plastici verso i paesi non appartenenti all’OCSE. Il divieto, previsto dal nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (Regolamento UE 2024/1157, in vigore da maggio 2024), resterà in vigore per almeno due anni e mezzo, fino al 21 maggio 2029. Nel frattempo, dal 21 maggio 2026 è già applicabile la procedura di notifica e consenso preliminare anche per i rifiuti plastici puliti destinati al riciclo (codice Basilea B3011), che fino a quel momento potevano circolare con controlli più leggeri. Dopo il 2029, i paesi extra-OCSE che vorranno continuare a importare plastica dall’UE dovranno presentare una richiesta formale alla Commissione e dimostrare di possedere le infrastrutture per gestirla in modo ambientalmente corretto: un meccanismo di verifica che inverte l’onere della prova, finora quasi sempre a carico di chi denunciava le pratiche scorrette nei paesi di destinazione.
Il contesto che ha spinto la Commissione ad anticipare questa misura, senza aspettare il 2027 previsto per altre categorie di rifiuti, è documentato da anni di scandali legati a container di plastica europea ritrovati abbandonati in Malesia, Filippine e diversi paesi dell’Africa occidentale. Un’inchiesta di Watershed Investigations e della ONG Basel Action Network, pubblicata su The Guardian e ripresa da Euronews nel maggio 2026, ha calcolato che nel 2025 l’Unione Europea ha esportato 1,5 miliardi di chilogrammi di rifiuti plastici, di cui circa il 50% verso paesi extra-OCSE, con la Turchia come principale destinazione, seguita da Malesia, Indonesia e Vietnam. Nello stesso anno la Germania è risultata il primo esportatore mondiale di rifiuti plastici con 810.000 tonnellate, seguita dal Regno Unito con 675.000 tonnellate, il dato più alto degli ultimi otto anni per il paese.
Sullo sfondo restano numeri che spiegano perché la questione non sia più rinviabile: secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, solo circa il 9% di tutta la plastica mai prodotta a livello globale è stata effettivamente riciclata, mentre il 12% è stata incenerita; il resto è finito in discarica o nell’ambiente. Dopo il 21 novembre, le centinaia di migliaia di tonnellate di plastica oggi destinate a paesi extra-OCSE dovranno trovare uno sbocco diverso: trattamento all’interno dell’UE o instradamento verso altri paesi OCSE, con un effetto diretto e immediato sulla domanda di capacità di riciclo europea.
Il filo che lega le tre misure
Un dazio doganale, un regolamento di prodotto, una norma sui rifiuti: strumenti giuridici diversi, adottati in momenti diversi, con obiettivi dichiarati diversi. Eppure la logica di fondo è identica. In tutti e tre i casi, l’Unione Europea sta rendendo visibile e interno qualcosa che fino a ieri restava esternalizzato e nascosto: il costo ambientale del consumo usa e getta a basso prezzo, lo spreco nascosto dietro la sovrapproduzione tessile, il fardello ambientale dei rifiuti spediti fuori dai confini europei. È questo il punto spesso trascurato nel racconto pubblico della “deregolamentazione”: la semplificazione in corso a Bruxelles riguarda soprattutto gli oneri di rendicontazione, penso ai pacchetti Omnibus che hanno ridotto il perimetro di CSRD e CSDDD, non l’impianto sostanziale degli obblighi ambientali legati all’economia circolare. Le scadenze regolatorie continuano ad arrivare, e ad arrivare più stringenti, indipendentemente dal clima politico del momento.
Perché, in un quadro normativo così mobile, conviene affidarsi a professionisti della sostenibilità
Tre date, tre soglie dimensionali diverse (grandi imprese, medie imprese, operatori IOSS), tre logiche di deroga, tre obblighi di disclosure con formati e scadenze distinti. Chi gestisce la compliance ambientale di un’azienda lo sa bene: il problema raramente è capire che una norma esiste, quanto piuttosto tradurla correttamente nei processi operativi, prima che diventi un problema di sanzioni o, peggio, di reputazione. L’ESPR richiede esplicitamente che le sanzioni nazionali siano “effettive, proporzionate e dissuasive”: un linguaggio che lascia ai singoli Stati membri ampio margine, e che richiede quindi un monitoraggio costante, non una verifica una tantum.
È esattamente qui che si misura la differenza tra subire la normativa e governarla. Le aziende che hanno cominciato per tempo a strutturare i propri processi di disclosure, a mappare le soglie dimensionali che le riguardano, a ripensare la gestione delle eccedenze e dei flussi di rifiuto, non stanno solo evitando un rischio: stanno costruendo un vantaggio competitivo che chi rincorre le scadenze all’ultimo momento non riuscirà a recuperare facilmente. È il lavoro che facciamo ogni giorno in ecosostenibile.eu, accompagnando le imprese nella transizione sostenibile con strumenti e competenze pensati per semplificare, appunto, l’unica cosa che davvero ha senso semplificare: il modo in cui un’azienda trasforma un obbligo normativo in una pratica solida e duratura.
Domande frequenti
Quali aziende sono soggette al divieto di distruzione di abbigliamento invenduto?
Le grandi imprese (almeno 250 dipendenti oppure oltre 50 milioni di euro di fatturato o 25 milioni di attivo totale) dal 19 luglio 2026; le medie imprese (50-249 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni) dal 19 luglio 2030. Micro e piccole imprese sono escluse dal divieto.
Il dazio di 3 euro sui pacchi extra-UE riguarda anche le vendite online tra aziende europee?
No. Il dazio si applica alle importazioni di basso valore provenienti da paesi extra-UE, principalmente tramite piattaforme come Temu e Shein. Le vendite intra-UE non sono interessate dalla misura.
Cosa succede ai rifiuti plastici europei dopo il 21 novembre 2026?
Non potranno più essere esportati verso paesi extra-OCSE. Dovranno essere trattati all’interno dell’Unione Europea o indirizzati verso altri paesi OCSE, con un impatto diretto sulla domanda di capacità di riciclo europea.
La “semplificazione normativa” europea significa meno obblighi di sostenibilità?
No. Riguarda soprattutto la riduzione degli oneri di rendicontazione, come nel caso dei pacchetti Omnibus su CSRD e CSDDD. Gli obblighi sostanziali legati all’economia circolare e alla gestione dei rifiuti, come dimostrano queste tre misure, continuano invece a farsi più stringenti.